2) SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21667/2017 DEL 19/09/2017

 

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Sentenza della Cassazione in favore del lavoratore che, in malattia, si dedicava a piccole attività lavorative extradomestiche.

Il lavoratore in malattia può dedicarsi a piccole attività extradomestiche, anche di tipo lavorativo, se queste non pregiudicano la sua pronta guarigione ed il suo rientro al lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21667/2017, che ha dato ragione ad un lavoratore (nel caso di specie un addetto autotrenista), il quale, assente dal proprio servizio per una contusione alla spalla ed al polso sinistro, era stato licenziato per essere stato sorpreso nel negozio di proprio figlio a prestare aiuto e dove si era recato alla guida della propria autovettura.

Se il Tribunale aveva ritenuto fondato il licenziamento del lavoratore, la Corte d’Appello ed infine la Cassazione hanno invece statuito che non necessariamente la condizione di malattia, in cui versi il dipendente, debba impedire a quest’ultimo di svolgere piccole attività lavorative (fermo restando il rispetto degli obblighi di reperibilità), se queste sono compatibili con il tipo di malattia sofferta e se non ne impediscono il normale decorso verso la guarigione.

Tale pronuncia dovrà indurre perciò i datori di lavoro a valutare attentamente se certe condotte dei propri dipendenti in malattia ed apparentemente in discordanza con tale situazione, possano legittimare ad un licenziamento per giusta causa o meno.