foto soldi

8) DECLARATORIA DI INCOSTITUZIONALITA’ DELL’ART. 92 c. 2 C.P.C. SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 77/2018 IL RITORNO DELLE “GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI”

La condanna alle spese processuali è da sempre il più efficace dei deterrenti per coloro che intendono dare corso ad un giudizio che potrebbe rivelarsi infondato.

Di regola infatti, come noto, la condanna alle spese di lite segue la c.d. regola della soccombenza – art. 91 c.p.c. – per cui, in parole povere, chi perde paga.

Così afferma anche la Corte Costituzionale nella sentenza in commento, ove precisa che: “È giusto, secondo un principio di responsabilità, che chi è risultato essere nel torto si faccia carico, di norma, anche delle spese di lite, delle quali invece debba essere ristorata la parte vittoriosa.”

Tuttavia vi è una zona d’ombra, dovuta a diversi possibili fattori, per cui la suddetta regola della soccombenza non è sempre la soluzione più razionale.

Si apre allora la strada della c.d. compensazione delle spese di lite, disciplinata dall’art. 92 c.p.c. il quale, proprio perché si trova a disciplinare una zona d’ombra, è stato oggetto di molteplici riforme, tutte tendenzialmente volte a ridurre la discrezionalità dei giudici, in un’ottica di maggiore certezza del diritto.

In tal senso l’ultima formulazione del suddetto art. 92 c.p.c., introdotta dal D.L. 132/2014 ed oggi parzialmente censurata dalla Corte, giungeva ad eliminare tout court e a priori ogni discrezionalità del giudicante, imponendo non più la clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» (che era stata introdotta con L. 69/2009), ma tre ipotesi nominate e tassative di compensazione, ovvero: 1- la soccombenza reciproca (che non è mai mutata); 2- l’assoluta novità della questione trattata; 3 – il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

L’articolo così formulato, effettivamente, eliminava quasi ogni incertezza, stabilendo regole chiare e inderogabili quanto meno in caso di soccombenza piena (in caso di soccombenza reciproca infatti la discrezionalità del giudice non potrà mai essere del tutto compressa, perché occorre una valutazione caso per caso).

Ebbene la Corte Costituzionale ha ritenuto che il legislatore, questa volta, si sia spinto troppo oltre.

Secondo i Giudici della legge, infatti, la rigidità di queste tre sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, avrebbe “lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa”.

A titolo di esempio nella stessa sentenza vengono individuate altre tre situazioni analoghe, ma non previste dall’art. 92 c.p.c., ovvero: lo ius superveniens,  le sentenze di illegittimità della stessa Corte o della Corte Europea che abbiano effetto retroattivo; l’oggettiva e marcata incertezza della questione, non orientata dalla giurisprudenza .

Non rientrerebbe invece nell’alveo delle analoghe gravi ed eccezionali ragioni la condizione economica delle parti ed in particolare la presenza di una parte economicamente più “debole”.

La questione di legittimità era infatti stata posta anche con riferimento al principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost., e al trattamento di vantaggio che, secondo il giudice rimettente, sarebbe stato da riconoscere al lavoratore nell’azione di quest’ultimo contro il datore di lavoro.

Ma la Corte ha stabilito che la qualità di “lavoratore” della parte che agisce (o resiste) “non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente – pur nell’ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) − per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all’obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente“.

Dunque, fermo restando l’ampliamento dell’art. 92 c.p.c. e il ritorno alla clausola generale, l’eventuale divario economico tra le parti non può essere il solo motivo di compensazione.

In conclusione, la Corte ha ritenuto che l’elenco contenuto nell’art. 92 c.p.c. non possa essere tassativo e che le tre ipotesi di compensazione normate dal legislatore abbiano “carattere paradigmatico” e svolgano una funzione meramente “parametrica ed esplicativa” della clausola generale, che, in sostanza, torna ad essere quella delle gravi ed eccezionali ragioni (già in vigore dal 2009 al 2014).

È stata infatti dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. “nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Il tempo ci dirà se e quanto tale statuizione abbia riaperto la strada alla discrezionalità dei giudici, con conseguente sostanziale incertezza del diritto in punto spese.

 

7) I “FURBETTI” CON LE TARGHE ESTERE – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 265 DEL 20/12/2017

I “FURBETTI” CON LE TARGHE ESTERE – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 265 DEL 20/12/2017

TARGHE ESTERE

Da un po’ di tempo sono sempre di più gli automobilisti – per lo più nostri connazionali – che, sfruttando le pieghe legislative, circolano con auto immatricolate in Paesi non confinanti come, ad esempio, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca etc.., evitando così di pagare in Italia multe, bollo e polizze assicurative.

In realtà l’art. 132 del nostro Codice della Strada prevede che, se l’auto estera appartiene a cittadini residenti in Italia, la stessa può circolare liberamente all’interno dei nostri confini nazionali non oltre un anno, dopodiché l’autovettura   deve essere ri-targata dalla motorizzazione italiana; in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa dell’ammontare compreso tra € 85,00 ed € 338,00, oltre al fermo amministrativo del mezzo.

Si segnala una recente pronuncia (la n. 265/2017) del Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano, con cui un residente in Italia dall’anno 2007 è stato condannato dopo essere stato colto al volante della stessa auto – immatricolata in un Paese non confinante – per ben tre volte nell’arco di 10 anni, violando così quanto prescritto dall’art. 132 CdS.

Tuttavia, per superare questo intoppo imposto dal Legislatore, i “furbetti” optano per un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing con società straniere.

Ciò è a dire che il soggetto residente in Italia acquista un’autovettura la quale verrà successivamente ceduta ad una società straniera, che provvederà all’immatricolazione ed alla gestione burocratica del mezzo nel Paese straniero di immatricolazione.

Il soggetto residente in Italia utilizzerà a suo piacimento l’autovettura in forza, ad esempio, di un contratto di noleggio a lungo termine oppure di leasing; in questo caso, infatti, il soggetto residente in Italia non sarà più vincolato alla restrizione temporale di cui all’art. 132 CdS di cui sopra.

Poiché infatti il proprietario del veicolo con targa straniera (e quindi immatricolato in un Paese straniero), in forza dei passaggi contrattuali descritti sopra, risulta essere una società estera, con sede in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, e non già il soggetto residente in Italia (che è poi sostanzialmente il proprietario del mezzo), è evidente che l’autovettura potrà circolare dentro i nostri confini e in tutta la Comunità Europea senza limiti temporali e senza violare le disposizioni del Codice della Strada.

 

6) TRA LA TUTELA DELLA PRIVACY E QUELLA DEI BENI AZIENDALI A PREVALERE PUÒ ESSERE QUEST’ULTIMA

45690586 - privacy computer security on the internet lock icon data protectionUn’interessante pronuncia della Corte di Cassazione (la n. 13266 in data 30/05/2018) si è espressa sul delicato tema concernente il bilanciamento di due opposti interessi che possono spesso venire a confliggere nei contesti aziendali, ciò è a dire, il diritto alla privacy del lavoratore subordinato ed il diritto alla tutela dei beni aziendali in capo al datore di lavoro.

Il caso deciso dalla Suprema Corte ha riguardato il licenziamento di un dipendente che era stato sorpreso ad utilizzare il computer per finalità ludiche; la successiva indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti aveva evidenziato l’abitualità di tale condotta da parte del lavoratore.

L’azienda intraprese quindi un’azione disciplinare culminata infine con il licenziamento del dipendente.

Quest’ultimo impugnò il recesso, assumendo che lo stesso fosse illegittimo, perché avvenuto in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori; in particolare, secondo la tesi difensiva del dipendente, prima di sottoporre a controllo il computer in uso al lavoratore, l’azienda avrebbe dovuto siglare un accordo sindacale oppure ottenere un’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro per poter poi espletare l’indagine da cui trasse origine il licenziamento disciplinare.

Ma la Cassazione non ha condiviso l’assunto del ricorrente ed ha ritenuto legittima la condotta dell’azienda, poichè l’indagine da quest’ultima svolta avrebbe mirato non tanto a monitorare l’esatto adempimento delle obbligazioni da parte del dipendente, quanto  piuttosto a tutelare i beni e l’immagine dell’azienda.

Insomma, a parere della Suprema Corte, poiché la condotta del lavoratore dipendente, che utilizzava impropriamente il computer in dotazione anche per attività ludiche, avrebbe avuto un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull’immagine dell’impresa, in tal caso l’iniziativa del datore di lavoro, tesa ad acquisire i dati personali del dipendente, relativi alla sua navigazione in internet, con la finalità di proteggere il patrimonio e l’immagine aziendale, non avrebbe violato alcuna delle limitazioni in materia di privacy che sono prescritte dalla Legge n. 300/1970.

Secondo la Cassazione, quindi, i dati in tal modo acquisiti dal datore di lavoro e per le finalità sopra descritte possono essere legittimamente utilizzati in sede disciplinare nei confronti del dipendente.

5) L’AZIONE DIRETTA DEL SUB-VETTORE NEI CONFRONTI DEI COMMITTENTI DEL TRASPORTO EX ART. 7-TER DEL D.lgs. 286/2005 – RILIEVI APPLICATIVI

Viele Stehende LKWs auf einem Autobahn Parkplatz

Sono ormai trascorsi diversi anni dall’entrata in vigore del D.L. 103/2010

che ha introdotto l’art. 7-ter del D.lgs. 286/2005, con il quale il legislatore ha deciso di conferire al sub-vettore il diritto di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, per ottenere il pagamento del nolo.

L’art. 7-ter, come noto, stabilisce infatti che il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.”

Considerata la portata innovativa della norma e la sua sempre più vasta applicazione tra gli operatori del settore, si ritiene utile osservare brevemente quali siano state, in questi anni, le risposte interpretative fornite dalla giurisprudenza.

Ebbene, la giurisprudenza maggioritaria, chiamata a risolvere la moltitudine di controversie insorte a seguito di tale normativa, si è sempre mostrata molto favorevole alla sua applicazione e sostanzialmente non pone limiti alla suddetta azione diretta.

La ratio è evidentemente quella di fornire una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi.

Tuttavia la norma così interpretata va inevitabilmente a discapito dei committenti, i quali spesso si trovano costretti a pagare due volte: la prima al vettore contrattuale, come da contratto di trasporto, la seconda al sub-vettore che esercita l’azione diretta nei loro confronti. Senza che vi sia alcuna possibilità di opporvisi.

Infatti, la dimostrazione di aver già corrisposto il dovuto pagamento al primo vettore non è considerata una valida eccezione, e il committente che si trova costretto ad effettuare il doppio pagamento ha come unica soluzione quella di intentare un’azione di rivalsa nei confronti del primo vettore, per la restituzione delle somme pagate ex art. 7-ter.

I giudici di merito sono inoltre unanimi nel ritenere che il sub-vettore abbia diritto di agire in via diretta per il pagamento delle proprie fatture nolo anche mediante ricorso al procedimento monitorio, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo direttamente contro il committente ex art. 7-ter e non contro il primo vettore, anche se le fatture sono intestate a quest’ultimo.

Invero, ad oggi, sembra che l’unica pronuncia giudiziale che limita l’ambito di applicazione della norma in oggetto sia da rinvenire nella Sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 28-09-2015, con la quale il Giudice ha sostenuto che la disposizione di cui al citato art. 7-ter debba trovare applicazione solo fra soggetti c.d. “in bonis”, mentre se interviene il fallimento del primo vettore devono trovare applicazione le norme speciali dettate dalla Legge Fallimentare.

La suesposta sentenza è rimasta unica nel suo genere ed è oggi ampiamente e spesso, in realtà, impropriamente utilizzata dai committenti, al fine di evitare di sottostare alla gravosa disciplina del “doppio pagamento”.

Occorre infatti precisare che il caso oggetto della sopracitata pronuncia riguardava l’ipotesi di un committente che non aveva ancora corrisposto alcunché al primo vettore, per cui il curatore fallimentare (del primo vettore) aveva effettivamente diritto a rivendicare il pagamento dei noli non ancora percepiti,  e gli stessi non potevano essere invece versati direttamente al sub vettore, ex art. 7-ter, perché ciò avrebbe compromesso la par condicio creditorum  e alterato l’attivo fallimentare.

Infatti, purché sembri paradossale, qualora invece il committente abbia già versato il pagamento del nolo al primo vettore e questi solo successivamente sia fallito, il committente è comunque tenuto a pagare anche il sub vettore ex art. 7-ter, poiché ciò non comporterebbe alcun pregiudizio all’attivo fallimentare. Anzi, sarà poi eventualmente il committente a decidere di insinuarsi al passivo al fine di esercitare il suo diritto di regresso ed ottenere così la restituzione delle somme doppiamente versate.

 

4) LEGGE SUL TESTAMENTO BIOLOGICO N. 219/2017 DEL 16/01/2018

 

testamento_biologico_1-2-2-2

La Legge n. 219/2017 contenente le disposizioni sul c.d. “testamento biologico” è composta da 8 articoli che analizzeremo brevemente.

L’articolo 1 riguarda il consenso informato, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del “consenso libero e informato della persona interessata”. Per trattamento sanitario si intendono la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale.

In buona sostanza il paziente correttamente informato ha il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario e il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente rimanendo esente da responsabilità civile e penale.

L’articolo 2 riguarda la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignità nella fase finale della vita, stabilendo che il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico stesso, garantendo quindi al paziente un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative ex L. 38 del 15/03/2010.

Inoltre l’art. 2 stabilisce che davanti ad un paziente in punto di morte il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure.

L’articolo 3 riguarda il diritto al consenso informato per minori e incapaci. Per i primi il consenso viene espresso o rifiutato dal genitore o dal tutore, per i secondi viene espresso o rifiutato dal tutore o dall’inabilitato stesso o dall’amministratore di sostegno sentito comunque l’inabilitato.

Se vi è contrasto tra le decisioni di questi soggetti e il medico la decisione finale viene rimessa al Giudice tutelare.

L’articolo 4 riguarda la grande novità del DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario o di accertamento diagnostico), documento con il quale il disponente, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari con l’indicazione del soggetto di fiducia (fiduciario), necessariamente maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le sue veci.

Le DAT sono redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata direttamente dal disponente presso il proprio ufficio di stato civile del proprio comune di residenza.

L’articolo 5 riguarda la pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente in caso di evoluzione di patologia cronica e invalidante; in tali casi il paziente può esprimere il proprio consenso rispetto a quanto prospettato dal medico e può anche nominare subito un fiduciario.

Gli articoli da 6 a 8 sono norme di applicazione.

Con l’introduzione di questa legge, tutti i Comuni italiani dovranno dotarsi di un registro dei testamenti biologici nel quale tutti i residenti potranno far registrare il proprio testamento biologico contenente le disposizioni anticipate di trattamento anticipate o di accertamento diagnostico.

 

3) SULL’ASSEGNO DIVORZILE: SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 11504/2017 DEL 10/05/2017

 

DIVORZIO

Non sarà più l’assegno divorzile “di una volta”.

In attesa di conoscere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a risolvere i contrasti giurisprudenziali che si sono recentemente formati intorno alla questione relativa al criterio che dà diritto all’assegno di divorzio, tale materia è stata comunque già rivoluzionata dal nuovo corso della giurisprudenza di merito e di legittimità.

In particolare si richiama la sentenza n. 11504/2017 con cui la Cassazione ha riconosciuto all’ex ministro dell’Economia Vittorio Grilli il diritto a non dover mantenere la moglie, in quanto economicamente autonoma e scardinando così il principio dello “stesso tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio (ancora più recente è la sentenza della Corte d’Appello di Milano nella vertenza Lario/Berlusconi, che segue il nuovo solco tracciato dal precedente di cui sopra).

La non autosufficienza economica del coniuge più debole è ora il parametro basico sul quale sarà disputata la legittimità di una richiesta di assegno divorzile.

Ciò non toglie che, in caso di divorzio, l’ex coniuge che svolga attività lavorativa, possa comunque ottenere un assegno divorzile, che valga ad integrare il suo reddito, anche in considerazione degli oneri concreti che lo stesso sostiene, del suo patrimonio, della sua salute e della sua collocazione nella società. Il criterio dell’autosufficienza è pertanto un concetto variabile. Al riguardo merita attenzione una sentenza della Corte d’Appello di Genova (n. 106/2017), che ha ritenuto opportuno considerare altresì il decoro da mantenere nell’accompagnamento della prole, nello svolgimento della propria professione e nella vita di relazione, quali validi criteri per stabilire la legittimità o meno di una assegno divorzile in favore della parte economicamente più debole. Anche la lunga durata del rapporto matrimoniale ed il contributo economico fornito altresì dalla parte finanziariamente più debole della coppia per incrementare le risorse economiche della famiglia hanno rappresentato un parametro di riferimento che ha portato la Corte a confermare l’opportunità di un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge più debole.

 

2) SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 21667/2017 DEL 19/09/2017

 

index

Sentenza della Cassazione in favore del lavoratore che, in malattia, si dedicava a piccole attività lavorative extradomestiche.

Il lavoratore in malattia può dedicarsi a piccole attività extradomestiche, anche di tipo lavorativo, se queste non pregiudicano la sua pronta guarigione ed il suo rientro al lavoro.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21667/2017, che ha dato ragione ad un lavoratore (nel caso di specie un addetto autotrenista), il quale, assente dal proprio servizio per una contusione alla spalla ed al polso sinistro, era stato licenziato per essere stato sorpreso nel negozio di proprio figlio a prestare aiuto e dove si era recato alla guida della propria autovettura.

Se il Tribunale aveva ritenuto fondato il licenziamento del lavoratore, la Corte d’Appello ed infine la Cassazione hanno invece statuito che non necessariamente la condizione di malattia, in cui versi il dipendente, debba impedire a quest’ultimo di svolgere piccole attività lavorative (fermo restando il rispetto degli obblighi di reperibilità), se queste sono compatibili con il tipo di malattia sofferta e se non ne impediscono il normale decorso verso la guarigione.

Tale pronuncia dovrà indurre perciò i datori di lavoro a valutare attentamente se certe condotte dei propri dipendenti in malattia ed apparentemente in discordanza con tale situazione, possano legittimare ad un licenziamento per giusta causa o meno.

 

1) ALCUNE PILLOLE DELLA LEGGE PER LA CONCORRENZA E IL MERCATO N. 124 DEL 04/08/2017 – 28/08/2017

pillola

Tra le novità di maggior interesse abbiamo ritenuto di evidenziarne molto sinteticamente le seguenti:

Nell’ambito della RC-Auto: sconti significativi ed obbligatori sui premi assicurativi in favore dei clienti che accetteranno in polizza clausole anti-frode come, ad esempio, quelle implicanti l’installazione nell’autovettura della scatola nera, il cui costo sarà a carico dell’assicuratore; obbligo di fattura per l’ottenimento del risarcimento; rinnovo tacito per le polizze danni.

La legge conferma poi ciò che è già stato anticipato dalla giurisprudenza: il danno biologico assorbe il danno morale; vengono limitate le possibilità per il Giudice di personalizzare il risarcimento, che può essere aumentato solo in caso di conseguenze rilevanti sulla vita “dinamico-relazionali” e al massimo del 30% per le “lesioni non lievi” e del 20% per le “lesioni lievi”.

Poste/Notifiche atti giudiziari

Dal 10 settembre cessa l’esclusiva fino ad oggi riconosciuta a Poste Italiane relativamente alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle multe per le violazioni al Codice della Strada.

Banche

Maggiore trasparenza delle offerte dei servizi bancari. Un sito internet gestito dal MEF illustrerà la comparazione dei prezzi dei servizi offerti.

I clienti avranno il diritto di sostituire la polizza accessoria al mutuo, proposta dall’istituto di credito, con una propria.

Professionisti

Per i professionisti obbligo di preventivo scritto.

Farmacie

Eliminazione del tetto di 4 licenze per titolare e possibilità per i soggetti diversi dai farmacisti (inclusi soci di capitale) di acquisire la titolarità delle farmacie, ad eccezione dei soggetti attivi nella produzione del farmaco, nell’informazione scientifica sul farmaco o nell’esercizio della professione medica.

E’ previsto un tetto alla titolarità del 20% (a livello regionale) delle farmacie.

Liberalizzati gli orari di apertura delle farmacie, fatti salvi gli obblighi di apertura.

Turismo

Sanzione della nullità di ogni clausola che impedisca ad un’impresa turistico-ricettiva di non praticare alla clientela condizioni migliorative rispetto a quelle praticate dalla stessa impresa per il tramite di piattaforme di prenotazione alberghiera on line.

Anticipo della liquidazione per lavoratori inoccupati

Prevista la riforma della previdenza complementare: sarà consentito ai lavoratori inoccupati da almeno 24 mesi di anticipare la liquidazione del fondo pensione fino ad un massimo di 5 anni rispetto alla naturale scadenza; in tal caso la prestazione sarà soggetta allo stesso trattamento fiscale del TFR anticipato.