7) I “FURBETTI” CON LE TARGHE ESTERE – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 265 DEL 20/12/2017

I “FURBETTI” CON LE TARGHE ESTERE – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO N. 265 DEL 20/12/2017

TARGHE ESTERE

Da un po’ di tempo sono sempre di più gli automobilisti – per lo più nostri connazionali – che, sfruttando le pieghe legislative, circolano con auto immatricolate in Paesi non confinanti come, ad esempio, Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca etc.., evitando così di pagare in Italia multe, bollo e polizze assicurative.

In realtà l’art. 132 del nostro Codice della Strada prevede che, se l’auto estera appartiene a cittadini residenti in Italia, la stessa può circolare liberamente all’interno dei nostri confini nazionali non oltre un anno, dopodiché l’autovettura   deve essere ri-targata dalla motorizzazione italiana; in caso contrario è prevista una sanzione amministrativa dell’ammontare compreso tra € 85,00 ed € 338,00, oltre al fermo amministrativo del mezzo.

Si segnala una recente pronuncia (la n. 265/2017) del Giudice di Pace di Pavullo nel Frignano, con cui un residente in Italia dall’anno 2007 è stato condannato dopo essere stato colto al volante della stessa auto – immatricolata in un Paese non confinante – per ben tre volte nell’arco di 10 anni, violando così quanto prescritto dall’art. 132 CdS.

Tuttavia, per superare questo intoppo imposto dal Legislatore, i “furbetti” optano per un contratto di noleggio a lungo termine o di leasing con società straniere.

Ciò è a dire che il soggetto residente in Italia acquista un’autovettura la quale verrà successivamente ceduta ad una società straniera, che provvederà all’immatricolazione ed alla gestione burocratica del mezzo nel Paese straniero di immatricolazione.

Il soggetto residente in Italia utilizzerà a suo piacimento l’autovettura in forza, ad esempio, di un contratto di noleggio a lungo termine oppure di leasing; in questo caso, infatti, il soggetto residente in Italia non sarà più vincolato alla restrizione temporale di cui all’art. 132 CdS di cui sopra.

Poiché infatti il proprietario del veicolo con targa straniera (e quindi immatricolato in un Paese straniero), in forza dei passaggi contrattuali descritti sopra, risulta essere una società estera, con sede in un qualsiasi Paese della Comunità Europea, e non già il soggetto residente in Italia (che è poi sostanzialmente il proprietario del mezzo), è evidente che l’autovettura potrà circolare dentro i nostri confini e in tutta la Comunità Europea senza limiti temporali e senza violare le disposizioni del Codice della Strada.