5) L’AZIONE DIRETTA DEL SUB-VETTORE NEI CONFRONTI DEI COMMITTENTI DEL TRASPORTO EX ART. 7-TER DEL D.lgs. 286/2005 – RILIEVI APPLICATIVI

Viele Stehende LKWs auf einem Autobahn Parkplatz

Sono ormai trascorsi diversi anni dall’entrata in vigore del D.L. 103/2010

che ha introdotto l’art. 7-ter del D.lgs. 286/2005, con il quale il legislatore ha deciso di conferire al sub-vettore il diritto di agire direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, per ottenere il pagamento del nolo.

L’art. 7-ter, come noto, stabilisce infatti che il vettore che “ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l’azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale.”

Considerata la portata innovativa della norma e la sua sempre più vasta applicazione tra gli operatori del settore, si ritiene utile osservare brevemente quali siano state, in questi anni, le risposte interpretative fornite dalla giurisprudenza.

Ebbene, la giurisprudenza maggioritaria, chiamata a risolvere la moltitudine di controversie insorte a seguito di tale normativa, si è sempre mostrata molto favorevole alla sua applicazione e sostanzialmente non pone limiti alla suddetta azione diretta.

La ratio è evidentemente quella di fornire una maggior tutela ai vettori effettivi, che svolgono il trasporto e che sostengono i relativi costi.

Tuttavia la norma così interpretata va inevitabilmente a discapito dei committenti, i quali spesso si trovano costretti a pagare due volte: la prima al vettore contrattuale, come da contratto di trasporto, la seconda al sub-vettore che esercita l’azione diretta nei loro confronti. Senza che vi sia alcuna possibilità di opporvisi.

Infatti, la dimostrazione di aver già corrisposto il dovuto pagamento al primo vettore non è considerata una valida eccezione, e il committente che si trova costretto ad effettuare il doppio pagamento ha come unica soluzione quella di intentare un’azione di rivalsa nei confronti del primo vettore, per la restituzione delle somme pagate ex art. 7-ter.

I giudici di merito sono inoltre unanimi nel ritenere che il sub-vettore abbia diritto di agire in via diretta per il pagamento delle proprie fatture nolo anche mediante ricorso al procedimento monitorio, al fine di ottenere un decreto ingiuntivo direttamente contro il committente ex art. 7-ter e non contro il primo vettore, anche se le fatture sono intestate a quest’ultimo.

Invero, ad oggi, sembra che l’unica pronuncia giudiziale che limita l’ambito di applicazione della norma in oggetto sia da rinvenire nella Sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 28-09-2015, con la quale il Giudice ha sostenuto che la disposizione di cui al citato art. 7-ter debba trovare applicazione solo fra soggetti c.d. “in bonis”, mentre se interviene il fallimento del primo vettore devono trovare applicazione le norme speciali dettate dalla Legge Fallimentare.

La suesposta sentenza è rimasta unica nel suo genere ed è oggi ampiamente e spesso, in realtà, impropriamente utilizzata dai committenti, al fine di evitare di sottostare alla gravosa disciplina del “doppio pagamento”.

Occorre infatti precisare che il caso oggetto della sopracitata pronuncia riguardava l’ipotesi di un committente che non aveva ancora corrisposto alcunché al primo vettore, per cui il curatore fallimentare (del primo vettore) aveva effettivamente diritto a rivendicare il pagamento dei noli non ancora percepiti,  e gli stessi non potevano essere invece versati direttamente al sub vettore, ex art. 7-ter, perché ciò avrebbe compromesso la par condicio creditorum  e alterato l’attivo fallimentare.

Infatti, purché sembri paradossale, qualora invece il committente abbia già versato il pagamento del nolo al primo vettore e questi solo successivamente sia fallito, il committente è comunque tenuto a pagare anche il sub vettore ex art. 7-ter, poiché ciò non comporterebbe alcun pregiudizio all’attivo fallimentare. Anzi, sarà poi eventualmente il committente a decidere di insinuarsi al passivo al fine di esercitare il suo diritto di regresso ed ottenere così la restituzione delle somme doppiamente versate.